Nota 7

Articolo 15 – Tassi di cofinanziamento

  1. Per quanto riguarda gli studi, l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile. Per gli studi finanziati con gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, come specificato al paragrafo 2, lettera c).
  2. Per i lavori nel settore dei trasporti si applicano i tassi massimi di cofinanziamento seguenti:

a) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i), l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 30 % del costo totale ammissibile; tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni:

i)               relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera e) del presente paragrafo;

ii)             di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche;

iii)            di sostegno a vie navigabili interne o all’interoperabilità ferroviaria;

iv)            di sostegno a nuove tecnologie e all’innovazione;

v)              di sostegno al miglioramento delle infrastrutture in termini di sicurezza; e

vi)            volte ad adeguare l’infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, conformemente alla pertinente normativa dell’Unione;

b) per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), (N.d.R., ossia lavori per: “ii) adeguare porzioni della TEN-T ai fini di un duplice uso dell’infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare;”) l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50 % del costo totale ammissibile; tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell’85 % se le risorse necessarie sono trasferite all’MCE a norma dell’articolo 4, paragrafo 13;

c) per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento non possono superare l’85 % dei costi totali ammissibili;

d) per quanto riguarda gli importi della rubrica Investimenti strategici europei pari a 1 559 800 000EUR, di cui alla parte II, primo paragrafo, dell’allegato, per il completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento non possono superare l’85 % dei costi totali ammissibili;

e) per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l’aumento dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dalle lettere a), c) e d) del presente paragrafo è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), ad esempio con un’unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune, un quadro giuridico bilaterale o un atto di esecuzione a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013; Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da strutture a gestione integrata, incluse le imprese in partecipazione (joint venture), conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), può essere aumentato del 5 %.