LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 – Articolo 2, commi 232 e 233

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)

232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel   programma   delle   infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione   superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all’insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l’avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

    a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve  essere integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con risorse pubbliche o private nazionali  o  dell’Unione  europea,  che, alla data dell’autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell’opera; in  casi  di particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  può  essere  consentito  l’utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell’Unione europea,  che,  alla  data  dell’autorizzazione  del   primo   lotto, costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo dell’opera;

    b) il progetto definitivo dell’opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell’intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l’autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

    c) il  contraente  generale o l’affidatario dei  lavori  deve assumere l’impegno di rinunciare a qualunque  pretesa  risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’alinea,  nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all’eventuale mancato o ritardato finanziamento dell’intera  opera o di lotti  successivi; dalle determinazioni  assunte  dal  CIPE  non  devono  in  ogni  caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a  carico del soggetto aggiudicatore  dell’opera  per  i  quali  non  sussista l’integrale copertura finanziaria.

  233. Con l’autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera ovvero di corrispondere l’intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.