Sono qui riportate le interrogazioni parlamentari sul tema della Torino-Lione redatte con la collaborazione di PresidioEuropa No TAV e inviate da MEPs di diversi gruppi politici del Parlamento Europeo alla Commissione Europea dal 5 novembre 2014 al 28 marzo 2022.

I ritardi nelle risposte da parte della Commissione Europea sono una costante, cfr. l’art. 130 del Regolamento Europeo che indica i tempi entro i quali la Commissione deve fornire i suoi argomenti.

5 novembre 2014   E-008744-14

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, Articolo 130 del regolamento
Eleonora Evi (EFDD) Tiziana Beghin (EFDD) Daniela Aiuto (EFDD) Marco Valli (EFDD) Marco Affronte (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) Marco Zanni (EFDD) Fabio Massimo Castaldo (EFDD) Ignazio Corrao (EFDD) David Borrelli (EFDD) Piernicola Pedicini (EFDD) Rosa D’Amato (EFDD) Laura Agea (EFDD) Marco Zullo (EFDD) Laura Ferrara (EFDD) Isabella Adinolfi (EFDD) Giulia Moi (EFDD) Karima Delli (Verts/ALE) Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Oggetto:  Progetto Lyon-Turin — Impatto dei cantieri sulla salute

Nello studio di impatto ambientale annesso al progetto preliminare per la costruzione della nuova linea Lyon-Turin (tratta transfrontaliera) redatto dalla società Lyon Turin Ferroviaire SAS (LTF), si afferma quanto segue:

1. per le polveri (PM10): «Tali incrementi giustificano ipotesi di impatto sulla salute pubblica di significativa rilevanza soprattutto per le fasce di popolazione ipersuscettibili a patologie cardiocircolatorie e respiratorie che indicano incrementi patologici dell’ordine del 10 %» (Sintesi non tecnica);

2. per il biossido di azoto (NO2): «In tali condizioni ci si può attendere un incremento delle affezioni respiratorie intorno al 10-15 %» (Tomo 2);

3. «[..] un giudizio di impoverimento della qualità dell’aria cui è possibile associare potenziali effetti sulla salute pubblica» (Sintesi non tecnica).

È evidente che le emissioni inquinanti causate per numerosi anni dai cantieri di costruzione dell’opera determineranno un peggioramento della qualità dell’aria ed effetti sulla salute pubblica.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere a quanto segue:

Sono tali impatti ambientali e sanitari compatibili con gli adempimenti richiesti all’Italia e alla Regione Piemonte per la procedura di infrazione IP/10/1586 per violazione della direttiva 2008/50/CE, con i propositi del Settimo programma europeo di azione per l’ambiente e, infine, con l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?

Risposta(e)

23 gennaio 2015 E-008744/2014

Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione

A prescindere dalle cause che producono un inquinamento dell’aria, gli Stati membri sono tenuti a garantire la conformità ai valori limite di qualità dell’aria ambiente fissati dalla direttiva citata dagli onorevole deputati(1) per la protezione della salute umana.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, in cui non è stata ancora raggiunta la conformità, l’articolo 23 della direttiva impone che vengano prese misure appropriate per ottenere il più breve periodo possibile di superamento. La scelta delle misure è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato ed è soggetta a controllo giurisdizionale a livello nazionale, a condizione che l’obbligo di risultato sia rispettato. La situazione complessiva rispetto alla qualità dell’aria ambiente è oggetto di monitoraggio nel quadro del procedimento di infrazione menzionato dagli onorevoli parlamentari.

(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).


28 novembre 2014 P-009961-14

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-009961+0+DOC+XML+V0//IT

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, Articolo 130 del regolamento

Karima Delli (Verts/ALE)

Oggetto:  Decisione C(2013)1376: mancato completamento dell’attività        

Nella sua decisione C(2013)1376(1), la Commissione ha prorogato la data di completamento dell’azione relativa a «lavori e studi» per la «Galleria del Moncenisio, sezione transfrontaliera», fissandola al 31.12.2015 (punto II.2.1.2). Nel contributo rientrano le sovvenzioni concesse per l’«Attività 6 — Galleria della Maddalena (studi)» corrispondente a un costo ammissibile complessivo pari a 131 592 503 EUR (punto II.3.3) per «una lunghezza complessiva di circa 7,5 km»(2).

L’11 giugno 2014 la società Lyon Turin Ferroviaire (LTF), responsabile di questa attività, ha bandito un appalto di monitoraggio ambientale(3), nel quale richiede di quotare il costo dei servizi di consulenza secondo lo sviluppo dello scavo della Galleria della Maddalena fino al PK (punto chilometrico) 5+700 circa (il cui raggiungimento è attualmente previsto per luglio 2016) e fino al PK 7+741 circa (il cui raggiungimento è attualmente previsto per dicembre 2016).

Risultando evidente che LTF non completerà la suddetta «Attività 6 — Galleria della Maddalena (studi)» entro i termini stabiliti e sulla base del principio «use-it or lose-it», si chiede alla Commissione di precisare:

1. se, ai fini del contributo in questione, intende considerare come ammissibili i costi sostenuti da LTF successivamente al 31.12.2005;

2. su quale fondo saranno assegnati gli importi derivanti dalla revoca di tali contributi concessi a LTF.

(1)  http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2014/05/C_2013_1376_F1_COMMISSION_DECISION_IT_V2_P1_7202221.pdf

(2)  http://goo.gl/gjnnsU

(3)  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195236-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=2

Ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2014

 Risposta(e) 

Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un’altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

6 January 2015    P-009961/2014

Answer given by Ms Bulc on behalf of the Commission

1. Costs for geological investigations at la Maddalena gallery — as described in Art. II.2.3.3 of Commission Decision C(2013)1376 — incurred by Lyon Turin Ferroviaire (LTF) after 31 December 2015 will not be considered eligible under the scope of this financing Decision.

2. Amounts not paid out by the Commission or those which were recuperated from the beneficiairies because the given activities were not carried out are, as a principle, returned to the general EU budget.


30 gennaio 2015   E-001636-15

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-001636+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, Articolo 130 del regolamento

Daniela Aiuto (EFDD) Eleonora Evi (EFDD) Fabio Massimo Castaldo (EFDD) Marco Valli (EFDD) Tiziana Beghin (EFDD) Marco Zanni (EFDD) David Borrelli (EFDD) Dario Tamburrano (EFDD) Curzio Maltese (GUE/NGL) Karima Delli (Verts/ALE)

Oggetto: Mancanza di chiarezza contabile sull’utilizzo dei fondi europei da parte della società LTF sas

Con le Decisioni C(2008) 7733 e C(2013) 1376 la Commissione ha concesso un cofinanziamento all’Italia e alla Francia per il progetto «Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino». La dettagliata contabilità delle azioni non è disponibile sui siti della Commissione europea. L’articolo II.2.4 della Decisione prevede che «il beneficiario presenta alla Commissione un piano d’azione strategico (PAS) che costituisce la base della verifica e del controllo dei progressi per tutto il periodo di attuazione dell’azione» mentre l’articolo III.3 indica le norme da seguire per i pagamenti. Può la Commissione precisare:

1.  il dettaglio delle fatture (riferimenti, descrizione e importo) che la società LTF s.a.s. ha ricevuto fino ad oggi dai suoi fornitori,

2. il dettaglio degli importi (riferimento, descrizione e data) che la LTF ha portato a carico del cofinanziamento europeo inviando alla Commissione i relativi giustificativi di spesa,

3.  l’importo del cofinanziamento, insieme a ogni relativo dettaglio contabile, che la Commissione ha già erogato ad oggi ed erogherà entro la fine del 2016 a favore della società LTF a fronte di queste due Decisioni?

20.4.2015    E-001636/2015

Risposta (tardiva) di Violeta Bulc a nome della Commissione

Per l’azione “Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino” la Commissione accorda un aiuto finanziario alla Francia e all’Italia in qualità di beneficiarie delle decisioni della Commissione a cui fanno riferimento gli onorevoli deputati. La LTF S.a.s. è l’organismo designato e debitamente incaricato dai due Stati membri per l’attuazione e supervisione, sotto la loro autorità, dell’azione citata. Pertanto, la Commissione non eroga pagamenti alla LTF.

I pagamenti erogati dalla Commissione ai due Stati membri allo scopo di attuare l’azione sono basati su dichiarazioni di spese autorizzate dai due Stati membri, che certificano che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili in conformità delle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda il primo e il secondo quesito posto dagli onorevoli deputati, la Commissione riceve dai beneficiari soltanto i dati necessari per giustificare le spese cofinanziate. Nella misura in cui i dati si riferiscono ai rapporti tra il promotore del progetto e i suoi fornitori, non è possibile escludere che la loro divulgazione potrebbe avere ripercussioni negative sui legittimi interessi commerciali dei fornitori.

La risposta al terzo quesito degli onorevoli deputati è indicata all’articolo 1 della decisione C(2013) 1376, che prevede una sovvenzione UE di fino a 395 milioni di euro per l’azione in questione. L’importo effettivo da versare dipenderà dalle azioni intraprese entro il periodo di ammissibilità, ossia fino al 31 dicembre 2015.


9 febbraio 2015   E-002084-15   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-002084+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, Articolo 130 del regolamento

Daniela Aiuto (EFDD) Marco Valli (EFDD) Marco Zanni (EFDD) Fabio Massimo Castaldo (EFDD) Isabella Adinolfi (EFDD) Rosa D’Amato (EFDD) Eleonora Evi (EFDD) Tiziana Beghin (EFDD) Dario Tamburrano (EFDD)

Oggetto:  Progetti TEN-T — Modifica rettificativa n. 1 al bilancio generale 2015

Martedì 13 gennaio 2015 è stata presentata la modifica rettificativa n. 1 al bilancio generale 2015 (COM(2015) 0011), che mira alla costituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).Nel documento si chiarisce che per il periodo 2015-2018 si attingerà per 3,3 miliardi dal CEF, per 2,7 miliardi da Orizzonte 2020 e per 2,0 miliardi dal QFP. Per il settore dei trasporti verranno dunque sottratti, in termini di impegni di spesa per il 2015, 700 milioni di euro dal CEF, dalle linee di bilancio 06 02 01 01, 06 02 01 02, 06 02 01 03. Il settore subirà dunque una forte riduzione dei fondi precedentemente stanziati, contrariamente a quanto annunciato e promesso dal commissario Bulc. Si consideri, inoltre, che da poco sono stati annunciati i progetti delle reti TEN-T per investimenti per complessivi 700 miliardi di euro fino al 2030.

1. Può la Commissione chiarire quali progetti specifici verranno interessati dal taglio delle linee di bilancio?

2. Può la Commissione chiarire come intende far fronte all’enorme mole di investimenti per i corridoi TEN-T?

3. Non ritiene la Commissione di avere sovrastimato il budget approvato, alla luce dei tagli effettuati?

22 aprile 2015  E-002084/2015

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

1. Non è possibile stabilire quali progetti saranno interessati dalla proposta di riassegnazione degli stanziamenti dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF)(1)/Settore trasporti al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), dato che i progetti nell’ambito del CEF sono selezionati attraverso una procedura di inviti a presentare proposte. Gli importi che sono stati già assegnati agli inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro pluriennale e annuale del 2014 non sono interessati dal trasferimento dei fondi.

2. La Commissione dispone di diversi strumenti di cofinanziamento per progetti di interesse comune per la rete centrale TEN-T e per i corridoi, tramite sovvenzioni e strumenti finanziari nell’ambito del FEIS o del CEF. La complementarità tra il FEIS e il CEF crea un’ulteriore opportunità di finanziare progetti nell’UE in vari settori che possono apportare vantaggi all’economia dell’UE e ai suoi cittadini. Attraverso il piano di investimenti, l’impatto del CEF sull’economia reale sarà moltiplicato rispetto a quanto sarebbe stato conseguito in altro modo.

3. No. Il piano di investimenti è il frutto di un sforzo congiunto della Commissione e della Banca europea per gli investimenti che utilizza fondi limitati dell’UE al fine di moltiplicare il loro impatto sull’economia reale.

(1)       Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-013769+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

13 ottobre 2015 P-013769-15

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

Oggetto:  Divieto di transito per gli eurodeputati nelle aree limitrofe esterne al cantiere TELT della linea ferroviaria ad alta velocità (AV) Torino-Lione sul ponte Clarea in Val Clarea il 3 ottobre 2015

Premesso che:

- il 3 ottobre 2015 agli europarlamentari Forenza, Rivasi, Affronte, Aiuto, Beghin, Evi e Valli, recatisi in Val Clarea con residenti della val Susa per accertamenti sui lavori AV Torino-Lione, è stato impedito di oltrepassare il ponte della Clarea;

- gli europarlamentari non hanno quindi potuto esercitare la loro funzione di controllo pur da terreni esterni al cantiere della TELT;

- le forze dell’ordine hanno preteso di applicare, senza mostrarla, un’ordinanza prefettizia che preclude il passaggio in aree esterne al cantiere AV, recintato e sorvegliato da reparti dell’esercito, come fossero aree d’interesse strategico non accessibili;

- al rifiuto degli europarlamentari di subire un filtro discriminatorio verso gli abitanti della valle, tra cui cittadini proprietari di terreni nell’area, è seguita una reazione aggressiva delle forze dell’ordine con contusi e feriti;

- l’UE ha destinato a luglio 2015 a tale progetto (2014 EU TM 0401 M) fondi MCE per 813 781 900 EUR dal 2014 al 2020;

può la Commissione far sapere:

1. se è a conoscenza dei gravi fatti accaduti;

2. se è prassi comune ad altri Stati dell’UE beneficiari di fondi UE impedire la mobilità a cittadini ed europarlamentari;

3. se intende sospendere il cofinanziamento con denaro pubblico UE a lavori espletati in violazione di ogni norma di diritto e in assenza di trasparenza e controllo?

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2016

Risposta

11 aprile 2016 – P-013769/2015

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

La Commissione non era a conoscenza dell’incidente descritto dall’Onorevole deputata. In assenza di informazioni, la Commissione non è in condizione di formulare commenti. Per quanto concerne però l’accessibilità del sito, la Commissione sa che sono state applicate restrizioni in seguito a gravi incidenti registratisi in passato.

Per assicurare la trasparenza e il controllo necessari, il progetto menzionato dall’Onorevole deputata è stato selezionato sulla base di una gara d’appalto aperta a tutti gli Stati membri; in corso d’opera, per ciascuna richiesta di pagamento presentata i servizi della Commissione assicurano un controllo finanziario basato sull’analisi delle relazioni tecniche e finanziarie. Una metodologia di campionamento intende fornire una ragionevole certezza quanto al fatto che i costi accettati per il pagamento siano conformi alla definizione di costi ammissibili come da decisione. Nell’ambito della valutazione di ciascuna richiesta di pagamento un contratto viene selezionato per la verifica ex-ante dell’appalto al fine di pervenire ad una ragionevole certezza sul rispetto della pertinente legislazione sugli appalti all’atto dell’aggiudicazione del contratto.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001550+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

23 febbraio 2016   E-001550-16

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione, Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Trasparenza e rispetto della concorrenza nella realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione 

Il 22 dicembre 2012 l’ente francese Lyon Turin Ferroviaire SAS (LTF) ha indetto un avviso di gara per la realizzazione dei primi nove chilometri di una delle due gallerie del tunnel di base della Torino-Lione.

Il bando europeo 2012/S 247-408171, che prevedeva di assegnare lo scavo di una galleria di ricognizione a partire dalla discenderia di Saint-Martin-la-Porte, si è concluso nel febbraio 2013 e le opere per la galleria ricognitiva sono state assegnate nel maggio del 2014. Ad aggiudicarsi l’appalto è stato un raggruppamento capeggiato dal gruppo francese Spie Batignolles, di cui fanno parte le connazionali Sotrabas e Eiffage TP e le italiane Cmc di Ravenna, Ghella e Cogeis.

Stante che l’opera ferroviaria Torino-Lione sarà finanziata in parte anche dall’Unione europea, può la Commissione riferire:

1. se ha vigilato sulla selezione degli aggiudicatari del summenzionato appalto, al fine di assicurare adeguate condizioni di concorrenza e garantire criteri oggettivi e regole trasparenti nella selezione dei candidati che hanno partecipato alla gara;

2. se ha e/o intende effettuare controlli sugli eventuali subappalti indetti dalle società vincitrici al fine di appurare l’assenza di legami con la criminalità organizzata?

Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2016

1087419.IT PE 577.882


22 aprile 2016  E-001550/2016

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

1. Considerato che i costi legati al contratto per la discenderia di Saint-Martin-la-Porte non sono mai stati rivendicati in nessuna richiesta di pagamento sottoposta alla Commissione, la Commissione non ha proceduto alla supervisione della selezione degli aggiudicatari.

Il «controllo ex-ante» che la Commissione effettua per ciascuna richiesta di pagamento presentatagli si basa sull’analisi delle relazioni tecniche e finanziarie. Una metodologia di campionamento mira a fornire una ragionevole certezza quanto al fatto che i costi accettati corrispondano alla definizione di costi ammissibili di cui alla decisione. Nel contesto della valutazione della richiesta di pagamento un contratto è selezionato per la valutazione ex-ante dell’appalto al fine di pervenire a una ragionevole certezza quanto al fatto che sia assicurato il rispetto della pertinente legislazione sugli appalti pubblici all’atto di attribuire il contratto.

2. La Commissione non è l’amministrazione appaltante in relazione a nessuno dei contratti attribuiti nell’ambito di questo appalto. Tale responsabilità incombe all’organo esecutivo.


Interrogazioni parlamentari

11 aprile 2016 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-002917&language=EN

E-002917-16

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Costi relativi alla Torino-Lione

In seguito all’accordo concluso tra Francia e Italia nel gennaio 2001, è stata creata la società LTF (Lyon Turin Ferroviaire) che ha il compito di promuovere la realizzazione della sezione transfrontaliera tra Italia e Francia del progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Poiché l’opera sarà finanziata in parte anche dall’Unione europea, al fine di garantire trasparenza nella gestione dei fondi comunitari messi a disposizione, può la Commissione riferire se le contabilizzazioni di spesa dei contributi erogati attraverso il programma TEN-T 2007/2013 sono state ritenute regolari e conformi alle spese dichiarate da LTF?

Inoltre, nel raffronto delle voci di spesa dal 2002 al 2014 di Francia e Italia relativamente a alcuni costi accessori previsti per la realizzazione dell’opera, quali ad esempio il mobilio (Francia EUR 75.494; Italia EUR 121.019) e il materiale informatico (Francia EUR 171.644; Italia EUR 383.845) per l’anno 2011 (Stati finanziari al 31 dicembre 2011 — allegato contabile — pagina 33), è emerso che gli importi italiani superano dalle 2 alle 6,5 volte quelli francesi.

A tal proposito, può la Commissione:

1. riferire se ha accertato che tale discrepanza tra Francia e Italia sia regolare e non si siano verificati abusi di fondi europei da parte italiana;

2. motivare il divario così consistente nella spesa di fondi europei tra i due Stati?

Parliamentary questions 9 June 2016

E-002917/2016

Answer given by Ms Bulc on behalf of the Commission 9 June 2016

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-002917&language=EN

TEN-T (1) funding is determined on the basis of the eligible costs actually incurred, as stated in the payment requests, and accepted by the Commission.

Member States’ certification is a compulsory step when a beneficiary submits a payment claim to the Innovation and Networks Executive Agency to certify that:

- Requests for payment are complete, reliable and true;

- Claimed costs are eligible and duly substantiated;

- Accounting rules comply with legislation in force;

- Obligations to pay taxes and social security contribution are respected;

- Activities do not benefit from any other EU funding.

The Commission applies 2 systems of expenditure control to obtain reasonable assurance that costs incurred are eligible, correctly recorded and comply with applicable tax and social legislation:

1.  An ‘Ex-ante control’ on each payment claim; and

2.  an ‘Ex-post control’ after payment. For the Lyon-Turin Action 2 audits were performed by Commission services in July 2011 and March 2013. The European Court of Auditors performed an audit in May 2015. On the basis of these controls, the Commission is not aware on any incorrect reporting of costs.

As regards the costs for furniture, fittings and computer equipment: 1. These costs are linked to the administrative activities of Lyon Turin Ferroviaire (LTF) to fulfill the management tasks as required by the treaties concluded and ratified by Italy and France. These foresaw the management and operation costs of LTF at various sites (Chambéry and Torino, Modane, Suse and Rome).

2. The difference in the amounts between the Member States is due to the facts that between 2002 and 2014 the Torino headquarters of LTF moved into 4 different offices; and that the costs incurred in Italy include IT maintenance which serves the whole project.

(1)  Trans-European Transport Network.

Last updated: 9 June 2016

italiano

Il finanziamento della TEN-T  è stabilito sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, come indicato nelle domande di pagamento, e accettati dalla Commissione.

La certificazione degli Stati membri costituisce una tappa obbligatoria quando un beneficiario trasmette una domanda di pagamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per certificare che:

.    Le richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere;
.    I costi dichiarati sono ammissibili e debitamente giustificati;
.    Le norme contabili sono conformi alla legislazione in vigore;
.    Gli obblighi di pagamento di tasse e contributi di previdenza sociale sono rispettati;
.    Le attività non beneficiano di altri finanziamenti dell’UE.

La Commissione applica due sistemi di controllo delle spese al fine di ottenere ragionevoli garanzie che i costi sostenuti sono ammissibili, registrati in modo corretto e conformi alla normativa fiscale e sociale applicabile: 1) un “controllo ex ante” per ogni richiesta di pagamento; e 2) un “controllo ex post” dalla data del pagamento. Nel luglio 2011 e nel marzo 2013 i servizi della Commissione hanno effettuato gli audit per la Lione-Torino, azione 2. La Corte dei conti europea ha eseguito un audit nel mese di maggio 2015. Sulla base di tali controlli la Commissione non è a conoscenza di eventuali errori nelle dichiarazioni dei costi.

Per quanto riguarda le spese per mobilio e materiale informatico:

1. Tali costi sono connessi alle attività amministrative della società Lyon Turin Ferroviaire (LTF) al fine di svolgere i compiti di gestione, come previsto dai trattati conclusi e ratificati dall’Italia e dalla Francia. Questi prevedevano i costi di gestione e i costi operativi della LTF in diversi siti (Chambéry e Torino, Modane, Susa e Roma).

2. La differenza tra gli importi degli Stati membri è dovuta al fatto che tra il 2002 e il 2014 la sede della LTF di Torino si è spostata in quattro diversi uffici e che le spese sostenute in Italia includono la manutenzione delle tecnologie dell’informazione utilizzate nell’intero progetto.


Interrogazioni parlamentari

23 febbraio 2016

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001550+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

E-001550-16

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione  Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Trasparenza e rispetto della concorrenza nella realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione  

Il 22 dicembre 2012 l’ente francese Lyon Turin Ferroviaire SAS (LTF) ha indetto un avviso di gara per la realizzazione dei primi nove chilometri di una delle due gallerie del tunnel di base della Torino-Lione.

Il bando europeo 2012/S 247-408171, che prevedeva di assegnare lo scavo di una galleria di ricognizione a partire dalla discenderia di Saint-Martin-la-Porte, si è concluso nel febbraio 2013 e le opere per la galleria ricognitiva sono state assegnate nel maggio del 2014. Ad aggiudicarsi l’appalto è stato un raggruppamento capeggiato dal gruppo francese Spie Batignolles, di cui fanno parte le connazionali Sotrabas e Eiffage TP e le italiane Cmc di Ravenna, Ghella e Cogeis.

Stante che l’opera ferroviaria Torino-Lione sarà finanziata in parte anche dall’Unione europea, può la Commissione riferire:

1. se ha vigilato sulla selezione degli aggiudicatari del summenzionato appalto, al fine di assicurare adeguate condizioni di concorrenza e garantire criteri oggettivi e regole trasparenti nella selezione dei candidati che hanno partecipato alla gara;

2. se ha e/o intende effettuare controlli sugli eventuali subappalti indetti dalle società vincitrici al fine di appurare l’assenza di legami con la criminalità organizzata?

Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2016

Interrogazioni parlamentari

22 aprile 2016

E-001550/2016

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

1. Considerato che i costi legati al contratto per la discenderia di Saint-Martin-la-Porte non sono mai stati rivendicati in nessuna richiesta di pagamento sottoposta alla Commissione, la  Commissione non ha proceduto alla supervisione della selezione degli aggiudicatari.

Il «controllo ex-ante» che la Commissione effettua per ciascuna richiesta di pagamento presentatagli si basa sull’analisi delle relazioni tecniche e finanziarie. Una metodologia di campionamento mira a fornire una ragionevole certezza quanto al fatto che i costi accettati corrispondano alla definizione di costi ammissibili di cui alla decisione. Nel contesto della valutazione della richiesta di pagamento un contratto è selezionato per la valutazione ex-ante dell’appalto al fine di pervenire a una ragionevole certezza quanto al fatto che sia assicurato il rispetto della pertinente legislazione sugli appalti pubblici all’atto di attribuire il contratto.

2. La Commissione non è l’amministrazione appaltante in relazione a nessuno dei contratti attribuiti nell’ambito di questo appalto. Tale responsabilità incombe all’organo esecutivo.


Interrogazioni parlamentari

16 giugno 2016 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-004915+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

E-004915-16

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

Marco Zanni (EFDD) , Marco Valli (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Ente Ferrovie dello Stato — Treno Alta Velocità SpA

Il 16 maggio 1991, il Ministero dei Trasporti italiano ha autorizzato l’Ente Ferrovie dello Stato a procedere alla costituzione della TAV SpA per la realizzazione del sistema alta velocità.

Nella convenzione FS-TAV è indicato che i general contractor dovranno affidare la realizzazione degli impianti relativi a elettrodotti, sottostazioni elettriche di conversione, linee di contatto, segnalamento e sicurezza, ecc. per tutte le tratte previste a un unico consorzio di imprese, individuato nel consorzio Saturno.

Ritiene la Commissione che la scelta di rivolgersi, per mezzo di trattativa privata, a una sola impresa debba essere ritenuta una pratica anticoncorrenziale e discriminatoria?

Può essa riferire se in base alle direttive 23 e 24 del 2014 su contratti di concessione e appalti pubblici è ancora possibile che un unico consorzio, individuato senza gara, mantenga l’appalto dopo più di vent’anni, per di più su tratte che sono ancora in fase di autorizzazione?

Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2016

Interrogazioni parlamentari

3 agosto 2016

E-004915/2016

Risposta di Margrethe Vestager a nome della Commissione

La Commissione non conosce i dettagli dei rapporti contrattuali menzionati dagli onorevoli deputati e perciò non può esprimersi riguardo alla possibile violazione del diritto dell’Unione in materia di concessioni e appalti pubblici.

 In linea di principio, in virtù della normativa sulla concorrenza, un’impresa è libera di stipulare contratti con chi preferisce. Un’infrazione della normativa UE in materia di concorrenza presuppone che il comportamento in questione possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e influire in modo significativo sulla concorrenza nel mercato pertinente. L’autorità italiana garante della concorrenza e del mercato si trova in una posizione più adatta per trattare le questioni sollevate dagli onorevoli deputati, conformemente ai criteri di attribuzione dei compiti nell’ambito della rete europea delle autorità garanti della concorrenza.

Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2016


Interrogazioni parlamentari

22 settembre 2016
E-007033-16
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Marco Valli (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)
 Oggetto:  Ratifica dell’accordo bilaterale tra Italia e Francia per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione
 Risposta(e) 
Lo scorso 15 settembre il Consiglio dei ministri italiano ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo bilaterale tra Italia e Francia per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Tale accordo, firmato lo scorso 8 marzo a Venezia, costituisce l’aggiornamento di intese precedenti e, nello specifico, si concentra su tre punti: il regolamento sui contratti e la normativa antimafia, la certificazione dei costi dell’opera e l’aggiornamento del piano finanziario. L’Italia si è impegnata a ratificare l’accordo entro gennaio 2017, data che l’Unione europea ha definito tassativa per sbloccare i finanziamenti comunitari a favore della nuova linea ferroviaria.Considerando che l’opera sarà finanziata dall’UE per il 40 % del costo complessivo (3,3 miliardi di euro) e visti gli slittamenti continui delle tempistiche relative al progetto che sono indicativi della non urgenza dell’opera, può la Commissione precisare quanto segue:

Quale termine ultimo è previsto entro il quale il parlamento italiano è chiamato ad approvare il testo summenzionato?
Quali azioni intende essa intraprendere qualora si verificassero ritardi nell’approvazione da parte del parlamento italiano?

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2016

 Interrogazioni parlamentari

22 novembre 2016
E-007033/2016
Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

Il cofinanziamento UE della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (813,8 milioni EUR per il periodo 2014-2019) si basa su una convenzione di sovvenzione tra l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) e i due beneficiari, l’Italia e la Francia. Una delle tappe fondamentali concordate dalle parti riguarda la ratifica entro gennaio 2017 del protocollo addizionale firmato l’8 marzo 2016 recante applicazione dell’accordo bilaterale del 2015 tra l’Italia e la Francia.

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che la bozza del disegno di legge di ratifica è stata inviata al Parlamento italiano il 7 ottobre 2016. La Commissione non è in possesso di elementi che facciano ritenere che il processo di ratifica sarà ritardato e che la data stabilita non sarà rispettata.

Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2016


Interrogazioni parlamentari

11 novembre 2016 E-008518-16

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Assenza di gara europea per l’esecuzione dei lavori di scavo del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte     

Con decisione C(2008)7733 del 5 dicembre 2008 la Commissione ha previsto, nel quadro del nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione, la concessione di un contributo finanziario europeo a favore della realizzazione del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte, progetto approvato dalle autorità italiane con Delibera CIPE del novembre 2010.

I lavori previsti, del valore di € 143 milioni, sono stati affidati al consorzio di imprese Venaus scarl.

Tuttavia, non risulta essere mai stata indetta alcuna gara d’appalto in merito.

La società committente TELT avrebbe infatti provveduto a confermare l’esecuzione del progetto grazie a una passata attribuzione di un appalto del 2005, per una gara indetta nel 2004 relativa a un progetto dell’importo di € 84 milioni, di molto inferiore a quello dei lavori in corso.

Quanto descritto contrasta con la decisione summenzionata della stessa Commissione, che richiede espressamente il rispetto della normativa comunitaria sugli appalti per la realizzazione delle attività finanziate con fondi europei.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

-      per quale motivo la società consortile Venaus scarl è risultata responsabile dei lavori, vista l’assenza di gara d’appalto;

-      le ragioni per cui la TELT abbia potuto esibire e utilizzare una passata attribuzione di un appalto del 2005 per una gara indetta nel 2004;

-      quali azioni concrete intende intraprendere al riguardo per far luce sulla questione?

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2016


Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

IT E-008518/2016

 Risposta(e)

(13.2.2017)

1. In seguito all’aggiudicazione dell’appalto e in linea con il codice civile italiano, Venaus scarl è il consorzio costituito dall’associazione di imprese aggiudicataria.

2. In base alle informazioni fornite dalla Francia e dall’Italia, il contratto del 2005, aggiudicato in conformità al diritto nazionale e alla direttiva dell’UE in materia di appalti, riguardava inizialmente il tunnel geognostico di Venaus. Le attività del progetto hanno però incontrato opposizione e sono state interrotte con conseguente sospensione del contratto. A seguito dell’accordo politico del 2008 (accordo di Pra Catinat) con le autorità locali, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha riconosciuto la galleria della Maddalena come variante del tunnel di Venaus e ha riveduto il valore totale delle attività.

In linea con le condizioni generali del contratto, con il codice degli appalti italiano e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, Lyon Turin Ferroviaire ha potuto sottoscrivere un addendum al contratto del 2005, poiché la Maddalena è una variante di Venaus e non modifica sostanzialmente il contratto: l’obiettivo resta infatti la realizzazione di un tunnel geognostico per raccogliere dati geologici ai fini dello scavo della futura galleria di base. Il metodo di scavo rimane lo stesso e le condizioni geologiche della  Maddalena e di Venaus sono equivalenti. Infine, l’aumento di valore rientra nei limiti fissati dalle disposizioni del CIPE.

3. La Commissione non è l’amministrazione aggiudicatrice di nessuno dei contratti aggiudicati in questo ambito. I controlli “ex-ante” e “ex-post” hanno fornito una ragionevole certezza del fatto che i costi accettati sono conformi alla definizione dei costi ammissibili di cui alla decisione. Pertanto, la Commissione non intende adottare misure specifiche.


Interrogazioni parlamentari

7 febbraio 2017

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD) e Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto: Contrarietà e malcontento della popolazione locale in merito alla costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Le 24 delibere approvate nel 2010 da parte delle amministrazioni locali e tuttora in vigore hanno espresso parere contrario alla costruzione della nuova linea ferroviaria internazionale Torino-Lione.

Negli anni successivi, anche i Comuni di Rivalta di Torino (2012), Condove (2014), Alpignano (2015), Venaria Reale (2015), Susa (2016) e la stessa città di Torino (2016) hanno approvato le delibere di opposizione alla realizzazione della nuova linea, dimostrando così la contrarietà della larga maggioranza dei comuni interessati dal tracciato.

L’attuale cantiere di Chiomonte (Italia) è militarizzato giorno e notte per contrastare le proteste popolari.

Italia e Francia hanno recentemente ratificato l’Accordo per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Alla luce di quanto precede, si chiede alla Commissione:

–     come intende giustificare ma soprattutto gestire nei prossimi mesi l’esplicita contrarietà nonché il malcontento delle popolazioni locali circostanti l’area interessata al progetto;

–     se non ritiene che la realizzazione di un’opera di simile impatto (economico, ambientale e sociale) debba trovare pieno consenso tra la popolazione direttamente interessata, come appunto quella residente nelle aree dei comuni suddetti;

–     di fornire tutte le valutazioni eseguite nonché le informazioni ricevute da Francia e Italia che hanno portato la stessa Commissione a constatare un riscontro positivo da parte del territorio coinvolto in merito alla realizzazione dell’opera.


Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

(13.4.2017)

Il progetto della galleria di base Torino-Lione, realizzato congiuntamente da Francia e Italia, riceve un cofinanziamento UE erogato dal Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) e ha completato con successo tutte le procedure amministrative, incluse adeguate consultazioni pubbliche, sia in Francia che in Italia. I parlamenti dei due Stati membri hanno recentemente ratificato l’accordo bilaterale del 2015 sulla costruzione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, dando così il via libera all’inizio dei lavori definitivi della galleria. Il progetto è già a buon punto.

È evidente che un’opera infrastrutturale di tale importanza può far emergere opinioni divergenti tra i soggetti interessati e i cittadini. Gli oppositori dispongono tuttavia di tutti i mezzi di impugnazione amministrativi e giurisdizionali per esprimere il loro punto di vista sul progetto e assicurarsi che sia conforme alla normativa pertinente. Nel caso dell’Italia, ad esempio, un ampio dialogo tra autorità, parti interessate e cittadini ha portato a una revisione approfondita della parte italiana del progetto.

Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare alla Commissione i dettagli delle procedure di consultazione nazionali e delle valutazioni effettuate. Per questa ragione, la Commissione può fornire soltanto la documentazione ottenuta in conformità del regolamento sull’accesso ai documenti.


Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004528/2017 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD) e Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:      Regolarità appalto TELT per la Nuova Linea Torino Lione

Il promotore della Nuova Linea Torino Lione (NLTL), TELT, il 6 giugno 2017 ha indetto una gara di appalto (in allegato) per la direzione lavori del tunnel di base limitatamente a 12,5 km dei complessivi 57,5 km previsti, citando un finanziamento comunitario.

Premesso che:

–     il Parlamento europeo ha sollecitato alla Commissione a una maggior trasparenza sui contributi finanziari comunitari e relativi appalti per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, con risoluzione 2015/2128 (INI) dell’8 marzo 2016;

–     in precedenza sono stati già accertati dalla magistratura casi di infiltrazioni mafiose negli appalti legati alla NLTL;

–     agli interroganti è stato negato l’accesso alla decisione del finanziamento europeo della NLTL;

–     il predetto appalto prevede prestazioni con termine al 2028 (punto II.2.14), sebbene il finanziamento UE citato abbia efficacia sino al 2019;

Si chiede alla Commissione:

–     di rendere pubblica la predetta decisione di finanziamento;

–     se ritiene anomalo il fatto che la direzione dei lavori sia riferita solo a una parte del tunnel e non alla sua interezza e se ritiene irregolare l’indicazione di un cofinanziamento UE avente termine al 2019, sebbene le prestazioni riportate nel bando abbiano termine nel 2028;

–     se ritiene che il bando di gara sia conforme alla direttiva 2014/24/UE e ai principi sottesi alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata?


IT E-004528/2017

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione (20.9.2017)

1. Le decisioni riguardanti la selezione degli inviti a presentare proposte nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa sono pubblicate sul sito Internet della Commissione[1].

2. In base alle informazioni pubblicate da TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), promotore del progetto, il progetto del tunnel di base si articolerà su 12 siti e comprenderà 45 contratti per le lavorazioni civili e 36 contratti per i servizi di ingegneria e di supervisione. Si tratta di una prassi comune per i grandi progetti infrastrutturali come il tunnel di base Lione-Torino. Nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, la Commissione può contribuire a parti di tali grandi progetti infrastrutturali.

3. La Commissione non è in grado di formulare osservazioni sulla base delle informazioni fornite dagli Onorevoli deputati. Tuttavia va osservato che l’Italia, nel quadro della strategia nazionale sugli appalti pubblici, elaborata con il sostegno della Commissione, sta rafforzando il ruolo dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella lotta alla corruzione negli appalti pubblici. Inoltre, tutti i finanziamenti dell’UE versati agli Stati membri sono soggetti a rigorose misure di controllo finanziario interno, compreso il controllo da parte della Corte dei conti europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.  Un uso scorretto dei finanziamenti dell’UE comporta la restituzione dei finanziamenti in questione da parte degli Stati membri. La Commissione osserva infine che, in base alle informazioni fornite dagli Onorevoli deputati, le autorità giudiziarie italiane starebbero affrontando i possibili problemi di corruzione relativi al progetto.

[1] https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en.


Interrogazioni parlamentari

15 febbraio 2018        E-000960-18

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione  Articolo 130 del regolamento

Marco Valli (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto:  Studi e lavori geognostici per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione  

Riguardo alla realizzazione della linea Lione-Torino, i lavori in corso sono finanziati dall’UE al 50 % esclusivamente per studi e lavori geognostici, mentre la contribuzione dell’UE dovrebbe essere del 40 % per i lavori definitivi. Inoltre, ai sensi dell’accordo di Roma del 2012, non è ammesso l’inizio dei lavori definitivi dello scavo del tunnel fino a quando tutti i finanziamenti dei tre partner non saranno messi a disposizione, fatto non ancora avvenuto. Tuttavia lo scavo relativo alla tratta di Saint-Martin de la Porte risulterebbe avere uso definitivo, come dichiarato dal presidente della commissione intergovernativa della Lione-Torino.

Pertanto, la Francia utilizzerebbe fondi europei per fare lavori di prospezione che vengono definiti apertamente «lavori definitivi di costruzione del tunnel», e si apre la possibilità che la stessa parte di progetto sia finanziata due volte: una volta come prospezione e la seconda come lavoro definitivo.

Alla luce di quanto enunciato, può la Commissione indicare:

1)         quali azioni ha intrapreso per garantire che il finanziamento attualmente erogato dall’UE sia utilizzato esclusivamente per studi e lavori geognostici;

2)         nel caso risulti che parte dei lavori sia per uso definitivo, come si tutela per evitare un cofinanziamento illecito e il pericolo di un «doppio» pagamento per lo stesso lavoro.

Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2018


IT E-000960/2018

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione (30.4.2018)

Con un tasso di cofinanziamento del 50 % proveniente dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF), le attività in corso a Saint-Martin-la-Porte riguardano le indagini esplorative e geologiche nel secondo tratto del tunnel di accesso esistente e oltre 10 km di cunicolo esplorativo (ramo sud). L’obiettivo dell’attività è individuare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomeccaniche del massiccio montuoso dell’Houiller, dove i futuri lavori di scavo del tunnel di base Torino-Lione incontreranno le condizioni del suolo più sfavorevoli.

I dati raccolti permetteranno di valutare la fattibilità tecnica, di definire e sviluppare i piani tecnici e finanziari definitivi e di elaborare una documentazione di gara per la futura attività di costruzione. In quanto tali, le attività esplorative a Saint-Martin-la-Porte rispettano integralmente la definizione di “studi” riportata all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento CE n. 680/2007[1] e sono cofinanziate a un tasso del 50 %, in linea con il regolamento CEF[2] e il programma di lavoro applicabile.

Il fatto che gli studi e i lavori geognostici relativi ai tunnel menzionati dagli onorevoli deputati possano essere utilizzati anche per la ventilazione e/o in situazioni di emergenza non modifica la natura esplorativa delle attività e la loro classificazione come “studi”. Le procedure in corso assicurano che gli stessi costi non ricevano un cofinanziamento doppio.

[1]    Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia. GU L 162 del 22.6. 2007, p.1.

[2]    Insert Title and OJ reference.


Interrogazioni parlamentari
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11 febbraio 2019
P-000793-19
Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-000793-19
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mercedes Bresso (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Patrizia Toia (S&D)
 Oggetto:  Valutazione del governo italiano sui costi e benefici per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione
 Risposta scritta 
Il governo italiano ha consegnato al governo francese e alla Commissione europea il dossier contenente l’analisi dei costi e benefici per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino — Lione, collocata nel «Corridoio Mediterraneo» della Rete Transeuropea dei trasporti TEN-T.Premesso che tale infrastruttura ha un impatto europeo, per assicurare continuità di percorrenza al corridoio mediterraneo, una decisione unilaterale del governo italiano che cambi gli impegni già presi potrebbe recare danno non solo ai territori limitrofi, ma in generale a tutti i cittadini europei che si vedrebbero privati di un’infrastruttura fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la connettività dell’intero continente.Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

1) Quando tale valutazione sarà resa disponibile al Parlamento europeo, consentendo l’analisi dei suoi contenuti e un eventuale dibattito parlamentare?
2) Quali iniziative intende prendere per il rispetto degli impegni presi e degli interessi europei di tutti i cittadini, non solo italiani?
3) A quanto ammonta esattamente l’eventuale risarcimento che potrebbe essere richiesto alle istituzioni italiane nel caso in cui venisse presa la decisione unilaterale da parte italiana di cancellare la realizzazione dell’opera?
Interrogazioni parlamentari
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29 marzo 2019
P-000793/2019(ASW)
Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione europea
Riferimento dell’interrogazione: P-000793/2019

1. La Commissione ha ricevuto un’analisi costi-benefici (ACB) dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano. Nel frattempo, il documento è stato pubblicato sul sito web dello stesso ministero(1).

2. La Commissione sostiene il progetto della linea Lione-Torino, al fine di sviluppare la rete centrale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e di ridurre l’impatto negativo dei trasporti su strada sulla società e sull’ambiente. Tale obiettivo deve essere conseguito realizzando un tunnel ferroviario moderno, sicuro e adeguato che colleghi la Francia e l’Italia come parte del corridoio mediterraneo TEN-T. Sono stati impegnati 813 milioni di EUR del bilancio dell’UE nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) 2014-2020, dei quali finora sono stati versati 90 milioni, a seguito di una procedura di valutazione che ha avuto esito positivo nel contesto di un invito a presentare domande nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa. La Commissione si aspetta che l’Italia continui a rispettare la convenzione di sovvenzione del meccanismo per collegare l’Europa e il regolamento sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)(2).

3. Per quanto riguarda l’attuale convenzione di sovvenzione, in conformità del regolamento del meccanismo per collegare l’Europa, se il progetto non venisse attuato, previa una valutazione approfondita le risorse potrebbero andare perdute e reintegrate nel bilancio dell’MCE. È troppo presto per definire l’importo esatto di cui si potrebbe chiedere la restituzione in caso di cancellazione o di rinuncia al progetto. Dipende da se e quando sarà presa tale decisione, nella cui eventualità sarà in ogni caso eseguita un’analisi giuridica approfondita.

(1) http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/torinolione-ferrovie-alta-velocita-tav/torino-lione-ultimate-lanalisi-costi
(2) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12. 2013, pag. 1).

 

Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2019 Note legali - Informativa sulla privacy

Parliamentary questions
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5 February 2020
E-000723/2020
Question for written answer
to the Commission
Rule 138
Karima Delli
 Subject: Lyon-Turin

It appears that France and Italy have requested a deadline extension for take-up of the EUR 813 781 900 in funding earmarked for the projected Lyon-Turin base tunnel under Grant Agreement 2014-EU-TM-0401-M. Can the Commission confirm this?

If so, can it say whether the INEA has already approved the requested extension? Or is the matter still under examination?

Under EU funding rules, in particular the ‘use it or lose it’ principle evoked on a number of occasions by former European Transport Commissioner Violeta Bulc, such an extension would not be admissible.

In order to fully elucidate this matter, could the Commission make public any requests of this nature by the two Member States concerned and any opinion delivered by the INEA, together with a record of ongoing deliberations?


 

Interrogazioni parlamentari
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19 febbraio 2020
E-000982/2020
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Tiziana Beghin
 Oggetto: TAV Torino-Lione e tutela della specie protetta Zerynthia Polyxena

Nell’ambito della realizzazione del corridoio ferroviario europeo Torino-Lione, è stata rinvenuta nei pressi del cantiere di Chiomonte una popolazione di esemplari della farfalla Zerynthia Polyxena, una specie protetta dalla direttiva europea Habitat (92/43/CEE), che all’allegato D inserisce questo lepidottero tra le “specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. È stato stabilito che il proseguimento dei lavori comporterebbe conseguenze negative per la conservazione della specie.

Ottemperando agli obblighi stabiliti dalla direttiva, il consorzio costruttore (TELT) ha avviato una collaborazione con l’università di Torino al fine di definire possibili forme di protezione del lepidottero.

L’università, tuttavia, ha sviluppato un progetto di protezione definito “sperimentale” (1) , che, proprio in virtù della sua natura di “sperimentazione”, non sembra compatibile con la protezione “rigorosa” richiesta all’allegato D della direttiva 92/43/CEE. Gli stessi esperti che hanno elaborato il progetto hanno espresso dubbi sulla sua efficacia, come riportato dalla stampa (2) , poiché il progetto prevedrebbe il trasferimento forzato in pochi mesi di una specie caratterizzata, in natura, da bassissima mobilità.

Ritiene la Commissione che questa sperimentazione, di cui gli stessi ideatori non sono in grado di garantire l’efficacia, ottemperi alla definizione di “protezione rigorosa” di cui all’allegato D della direttiva Habitat?

(1) http://www.telt-sas.com/it/corridoio-ecologico-farfalla-zerynthia/
(2) http://www.torinoggi.it/2019/11/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/l-duello-tra-tav-e-no-tav-si-sposta-sul-corridoio-per-salvare-la-farfalla-a-rischio-estinzione-vide.htm
Parliamentary questions
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17 April 2020
 E-000982/2020

Answer given by Mr Sinkevičius
on behalf of the European Commission

Question reference: E-000982/2020

The Commission does not know the details of the protection plan for the species Zerynthia polyxena mentioned by the Honourable Member.

Zerynthia polyxena is included in Annex IV of the Habitats D irective(1). It is therefore a strictly protected species for which Member States are required to prohibit the deliberate killing, capture or disturbance of those species, as well as the deterioration or destruction of their breeding or resting places.In the case of potentially damaging projects, the Member State competent authorities will need, in the context of the relevant planning and authorisation procedures, to provide for the necessary mitigation measures in order to meet the aforementioned requirements.National authorities may grant derogations from the strict protection requirements in accordance with the provisions of Article 16 of the directive, if all the relevant conditions are fulfilled.The Commission has issued guidance on how the abovementioned provisions should be interpreted and implemented(2). Such a guidance is currently being revised in order to provide further updated clarifications.
(1) Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, OJ L 206, 22.7.1992, p. 7‐50.

14 maggio 2020 E-002986/2020

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002986/2020 alla Commissione

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002986_EN.html

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Articolo 138 del regolamento

Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Tiziana Beghin (NI), Eleonora Evi (NI)

Oggetto:      Proroga del Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 fino al 31.12.2022

La concessione della proroga del Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 è stata estesa fino al 31.12.2022. Come regola generale, in caso di “notevoli ritardi” nell’attuazione, l’INEA dovrebbe considerare la possibilità di sospendere l’accordo di garanzia (cfr. punto II.15.2, paragrafo 1, lettera d), a seguito di una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, in particolare in caso di notevoli ritardi nell’attuazione dell’azione con conseguente necessità di modificare l’accordo (punto II.15.3).

Prima dell’emergenza Covid-19, perché i “notevoli ritardi” accumulati non sono stati valutati e ritenuti rilevanti? L’articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, richiamata dal trattato, prevede il “diritto ad una buona amministrazione” e lo declina nell’obbligo delle istituzioni di motivare le proprie decisioni, nella trasparenza, nell’accesso e nel diritto di partecipazione.

1.    Perché in questo caso viene applicato solo il principio della parità di trattamento e non quello della trasparenza e dell’obbligo di motivazione?

2.    A fronte del grave inadempimento dell’accordo, quali sono le ragioni dettagliate che hanno giustificato la disapplicazione del principio “use it or lose it”, enunciato al punto II.25.4 dell’accordo?

Risposta della Commissione Europea 6 agosto 2020 EN

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IT
E-002986/2020
Risposta di Adina Vălean a nome della Commissione europea (6.8.2020) IT
Gli accordi di sovvenzione sono stipulati per iscritto tra l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), che esercita i poteri ad essa delegati dalla Commissione europea, e ibeneficiari dei progetti finanziati. In caso di modifica delle convenzioni di sovvenzione l’INEA deve rispettare le regole contenute nel regolamento finanziario (1) e, in particolare, garantire parità di trattamento a tutti i beneficiari di progetti del meccanismo per collegare
l’Europa (CEF).
La decisione dell’INEA di prorogare la durata della convenzione di sovvenzione in questione si è basata sulla valutazione dei progressi compiuti finora e dei motivi del ritardo, nonché su una valutazione della fattibilità di realizzare gli investimenti interessati entro la data di scadenza prorogata, tenendo conto delle misure di attenuazione e dei margini presentati dai beneficiari.

Nota (1) Commission Regulation (EC) No 1653/2004 – OJ L 297, 22.9.2004


TAV Torino-Lione: possibile distorsione della concorrenza e conflitto di interesse per la TELT

10-07-2020 E-004110/2020 Commissione
Interrogazioni parlamentari
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10 luglio 2020
E-004110/2020
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso (NI), Daniela Rondinelli (NI)
 Risposta scritta 
 Oggetto: TAV Torino-Lione: possibile distorsione della concorrenza e conflitto di interesse per la TELT

Lo statuto della TELT, società incaricata della costruzione e della gestione della linea ad alta velocità (TAV) Torino-Lione, approvato il 1° luglio 2016 dai governi di Italia e Francia, al titolo 1 (articolo 2.1) conferisce alla società i seguenti compiti:

direzione strategica e operativa del progetto della nuova linea Torino-Lione, inclusi la progettazione, la realizzazione e l’esercizio del tratto transfrontaliero;

gestione (ai sensi della direttiva 2001/14/CE) dell’infrastruttura della sezione transfrontaliera e, allo stesso tempo, della linea storica del Fréjus, l’attuale tratto ferroviario che la linea ad alta velocità dovrebbe sostituire.

Di fatto, la stessa TELT si occupa contemporaneamente della gestione della linea ferroviaria storica e della costruzione (e in futuro, della gestione) della nuova linea ad alta velocità, fissando altresì i canoni di utilizzo delle due linee (art. 25 dell’accordo italo-francese del 2012).

Appare evidente che la TELT può nutrire interesse nel pregiudicare il buon funzionamento della linea storica, per incentivare la costruzione e stimolare l’utilizzo della nuova linea.

Alla luce di quanto precede, si chiede alla Commissione:

1. La situazione esposta configura una violazione delle normative europee?

2. Ritiene che esista un conflitto di interesse per la TELT?

3. Ritiene che tale situazione possa configurare una distorsione della concorrenza?

Sostenitori(1) – (1) La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Eleonora Evi (NI), Rosa D’Amato (NI)


 Risposta scritta 

IT
E-004110/2020
Risposta di Adina Vălean a nome della Commissione europea (1.9.2020)

1. TELT è un “gestore dell’infrastruttura” quale definito dalla direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. La situazione descritta non sembra violare alcuna disposizione della direttiva.

2. La direttiva 2012/34/UE prevede una separazione netta tra la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e la prestazione di servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie. TELT opera in qualità di gestore dell’infrastruttura e non presta alcun servizio ferroviario; pertanto non dovrebbe configurarsi alcun conflitto di interessi.

3. I gestori dell’infrastruttura rappresentano monopoli naturali e sono pertanto rigorosamente regolamentati. La gestione congiunta di linee parallele non costituisce una distorsione della concorrenza. Il diritto dell’UE impone ai gestori dell’infrastruttura di fornire servizi a tutte le imprese ferroviarie in modo equo, trasparente e non discriminatorio[1]. Questo vale sia per le nuove linee che per quelle storiche. I gestori dell’infrastruttura sono tenuti a pubblicare le condizioni di accesso alla loro infrastruttura. Le imprese ferroviarie differenzieranno di conseguenza le loro richieste di tracce ferroviarie.

Gli organismi di regolamentazione di Francia[2] e Italia[3] monitorano la situazione della concorrenza sui rispettivi mercati dei servizi ferroviari nonché le condizioni di accesso e di imposizione dei canoni stabilite dai gestori dell’infrastruttura[4]. Gli organismi di regolamentazione sono tenuti a collaborare al monitoraggio della concorrenza per quanto riguarda i servizi ferroviari internazionali[5]; ad essi spetta la trattazione dei relativi reclami.

[1] Articoli 7 e 13 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

[4] Articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE.

[5] Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.

(1)         La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Eleonora Evi (NI), Rosa D’Amato (NI)


Interrogazioni parlamentari
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20 giugno 2020
E-003690/2020
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rosa D’Amato (NI), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso (NI), Eleonora Evi (NI), Daniela Rondinelli (NI)
 Oggetto: Relazione della Corte dei conti europea su TAV Torino-Lione
Di recente è stata pubblicata la relazione della Corte dei conti europea sulla valutazione dei megaprogetti cofinanziati dalla Commissione.Tra le otto infrastrutture con finanziamento oltre il miliardo di euro, c’è anche la seconda linea ad alta velocità Torino-Lione, comunemente nota come TAV.Dalla relazione della Corte emergono diverse criticità.Nonostante 15 anni di ritardo, le tempistiche di consegna del progetto non saranno rispettate: viene considerata infatti irrealistica la messa in servizio della linea per il 2030.Inoltre, rispetto alle stime iniziali, il costo del progetto è aumentato dell’85%, passando da 5,2 miliardi a 9,6 miliardi al netto dell’inflazione.Infine, anche sul fronte delle previsioni di traffico, le cifre sono giudicate dalla Corte “oltremodo ottimistiche” e ciò comporta un “alto rischio di sovrastimare i benefici ecologici” del TAV: la compensazione delle emissioni inquinanti prodotte dai cantieri si avrà soltanto 25 anni dopo l’entrata in servizio dell’infrastruttura (ove si raggiungano i livelli di traffico previsti), altrimenti potrebbero occorrere più di 50 anni.Alla luce di queste nuove informazioni, può la Commissione far sapere se:1. continua a ritenere il suddetto progetto indispensabile e prioritario per la politica dei trasporti dell’UE;2. intende rimetterlo in discussione;3. intende valutare la possibilità di rimodulare i fondi destinati al TAV verso altre priorità, anche alla luce dell’emergenza coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2020


Interrogazioni parlamentari
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20 giugno 2020
E-003690/2020
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003690/2020 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rosa D’Amato (NI), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso (NI), Eleonora Evi (NI), Daniela Rondinelli (NI)
 Risposta scritta 
 Oggetto: Relazione della Corte dei conti europea su TAV Torino-Lione
Di recente è stata pubblicata la relazione della Corte dei conti europea sulla valutazione dei megaprogetti cofinanziati dalla Commissione.Tra le otto infrastrutture con finanziamento oltre il miliardo di euro, c’è anche la seconda linea ad alta velocità Torino-Lione, comunemente nota come TAV.Dalla relazione della Corte emergono diverse criticità.Nonostante 15 anni di ritardo, le tempistiche di consegna del progetto non saranno rispettate: viene considerata infatti irrealistica la messa in servizio della linea per il 2030.Inoltre, rispetto alle stime iniziali, il costo del progetto è aumentato dell’85%, passando da 5,2 miliardi a 9,6 miliardi al netto dell’inflazione.Infine, anche sul fronte delle previsioni di traffico, le cifre sono giudicate dalla Corte “oltremodo ottimistiche” e ciò comporta un “alto rischio di sovrastimare i benefici ecologici” del TAV: la compensazione delle emissioni inquinanti prodotte dai cantieri si avrà soltanto 25 anni dopo l’entrata in servizio dell’infrastruttura (ove si raggiungano i livelli di traffico previsti), altrimenti potrebbero occorrere più di 50 anni.Alla luce di queste nuove informazioni, può la Commissione far sapere se:1. continua a ritenere il suddetto progetto indispensabile e prioritario per la politica dei trasporti dell’UE;2. intende rimetterlo in discussione;3. intende valutare la possibilità di rimodulare i fondi destinati al TAV verso altre priorità, anche alla luce dell’emergenza coronavirus.
Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2020

IT E-003690/2020

Risposta di Adina Vălean a nome della Commissione europea (4.11.2020)

La Commissione ritiene che il progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Lione-Torino sia un elemento chiave della politica delle infrastrutture di trasporto dell’UE. Tale progetto è fondamentale per il funzionamento del corridoio “Mediterraneo” della rete centrale. Il suo completamento è necessario sia dal punto di vista del traffico transfrontaliero tra Francia e Italia sia, in una prospettiva più ampia, per la connettività tra la parte occidentale e orientale del corridoio Mediterraneo. Fa parte del sistema generale di corridoi che a mira promuovere il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario. La nuova galleria segnerà una svolta per il trasporto di merci e persone nelle valli alpine ecologicamente sensibili.

La galleria dovrebbe essere operativa entro la fine del 2030.

La relazione della Corte dei conti è stata pubblicata insieme alle risposte della Commissione, la quale non concorda con alcune conclusioni della Corte dei conti[1].

Per quanto riguarda la proroga della convenzione di sovvenzione relativa al progetto Lione-Torino, si invitano gli onorevoli deputati a fare riferimento alla risposta all’interrogazione E-000723/2020, in cui la Commissione sottolinea che la proroga concessa non dovrebbe in alcun caso essere considerata un’eccezione. La Commissione e l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti sono tenute a garantire la parità di trattamento a tutti i progetti cofinanziati dal meccanismo per collegare l’Europa, in maniera non discriminatoria.

Question for written answer E-001259/2022 to the Commission Rule 138

Eleonora Evi (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Karima Delli (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE)

Subject: CINEA’s refusal to grant full public access to a document related to the Lyon-Turin base tunnel project, notably the ‘grant agreement’

CINEA denied public access to the Turin-Lyon Grant Agreement regarding the information such as description, amount and time schedule that would allow citizens to verify whether TELT and CINEA comply with the execution of contractual obligations.

CINEA alleges prejudice to public safety if such information is disclosed, appealing to the exception of Regulation/1049/2001, making a manifest error of assessment since reasons of public safety cannot be correlated with the disclosure of the obscured information.

The Commission is aware of the project delays, Decision/C(2013)1376 cancelled €276,500,000 of Decision/C(2008)7733 due to administrative and technical difficulties of TELT.

The loan expiring on 31.12.2019 was extended to 31.12.2022 due to delays, instead of being partially cancelled as in 2013, cf. the use it or lose it principle, other delays are already foreseeable.

The delays of the project are certified by the ECA 10/2020 Report, the correlation with the opposition of citizens has never been ascertained. Administrative transparency is excluded persistently because an unproven risk of threat to public security makes it impossible to understand how the cross-border infrastructure is built.

We ask the Commission if it agrees that CINEA must protect the right of access to the document and clarify project delays and responsibilities.

PE 730.505v01-00


Interrogazioni parlamentari
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28 marzo 2022 – Lingua originale dell’interrogazione: EN
E-001259/2022
Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-001259/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Eleonora Evi (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Karima Delli (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE)
 Oggetto: Rifiuto dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente di concedere pieno accesso pubblico a un documento relativo al progetto della galleria di base Torino-Lione, in particolare la convenzione di sovvenzione
L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) ha rifiutato di concedere l’accesso a informazioni quali la descrizione, il valore e il calendario del progetto contenuti nella convenzione di sovvenzione Torino-Lione, accesso che avrebbe consentito al pubblico di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte della società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) e della CINEA.

La CINEA sostiene che la divulgazione di tali informazioni comprometterebbe la sicurezza pubblica, tentando così di avvalersi dell’eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001. Si tratta di un errore manifesto di valutazione, in quanto ragioni di sicurezza pubblica non possono essere correlate alla divulgazione delle informazioni oscurate.

La Commissione è a conoscenza dei ritardi nel progetto, motivo per cui la decisione C (2013)1376 ha annullato i 276 500 000 EUR di finanziamenti concessi con la decisione C (2008)7733 date le difficoltà amministrative e tecniche incontrate da TELT.

Il prestito con scadenza il 31 dicembre 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 a causa di ritardi, invece di essere parzialmente annullato come successo nel 2013 in base alla regola “use it or lose it” (chi non esercita il diritto lo perde). È già possibile prevedere ulteriori ritardi.

Sebbene i ritardi nel progetto siano confermati nella relazione della Corte dei conti europea dell’ottobre 2020 sulle infrastrutture di trasporto dell’UE, non è mai stata confermato che tali ritardi siano legati all’opposizione del pubblico. Manca la trasparenza amministrativa in quanto un rischio non comprovato di minaccia alla sicurezza pubblica rende impossibile comprendere come è costruita l’infrastruttura transfrontaliera della TELT.

Ritiene pertanto la Commissione che la CINEA debba concedere l’accesso al documento e chiarire i ritardi e le responsabilità del progetto?