La decisione del Governo (13 dicembre 2018) di realizzare il progetto del Terzo Valico è politica, in quanto l’analisi qui riportata nella sua espressione economica è negativa in due su tre scenari.

Qui il Video della Conferenza Stampa del Comitatato No Terzo Valico 21 dicembre 2018

Frasi estratte dalle pagine 32-33 dell’Allegato 1 ACB, paragrafo Conclusione:

9 Conclusioni

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“In conclusione, il progetto del Terzo Valico, pur in presenza di un importante ammontare di benefici, presenta indicatori di redditività negativi, ad eccezione dello scenario più ottimistico che risulta marginalmente positivo.

L’analisi condotta mostra come, solo assumendo ipotesi molto favorevoli al progetto, i benefici ottenuti risulterebbero dello stesso ordine di grandezza dei costi. Questo scenario ha, a giudizio del gruppo di lavoro, una elevata probabilità di non verificarsi.

Per concludere: la decisione in merito al completamento dell’opera dipende, sotto il profilo economico, dal confronto con impieghi alternativi delle risorse ad essa destinate. Nel caso non si ritenga che ne esistano di migliori sia sotto il profilo dell’efficienza che della equità la realizzazione è da ritenersi opportuna. In caso contrario, no. » Nota: Le due ultime frasi della Conclusione dovrebbero essere commentate dagli estensori perché non sono immediatamente comprensibili.

Dal sito del MIT: Terzo Valico: ultimata l’analisi costi-benefici e l’analisi giuridica

La documentazione integrale prodotta dai tecnici è a disposizione per la consultazione.

13 dicembre 2018 - Gli esperti della Struttura Tecnica di Missione del MIT hanno completato le valutazioni sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità del Terzo Valico di Giovi.

L’analisi costi-benefici, che tiene conto di numerosi fattori, è stata valutata insieme alle ulteriori risultanze per cui, date le spese già sostenute per l’avanzamento dei lavori già compiuti e considerati i costi derivanti dai contenziosi e per il ripristino dei luoghi, si procederà verso la realizzazione di un’opera che, con opportuni interventi, sarà maggiormente utile a Genova e ai territori che attraverserà questa ferrovia.

Tutti i documenti sono interamente pubblicati e liberamente consultabili sul sito del MIT:

  1. Scheda
  2. Valutazione del progetto del Terzo Valico dei Giovi
  3. Allegato 1 – Analisi costi-benefici del Gruppo di Lavoro sulla valutazione dei progetti
  4. Allegato 2 – Relazione tecnico-giuridica
Gli stessi Documenti pubblicati su PresidioEuropa
(*) cfr. pag 10 al fondo il trattamento delle fattispecie previste dall’art.12 qui riprodotto:
Articolo 12 – Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione della sovvenzione
1. La Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, l’assistenza finanziaria concessa per studi la cui realizzazione non sia iniziata entro l’anno successivo alla data di inizio stabilita nelle condizioni che disciplinano l’assegnazione del contributo, oppure entro i due anni successivi a tale data per tutte le altre azioni ammissibili a beneficiare di un’assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento.
2. La Commissione può sospendere, ridurre, recuperare o sopprimere l’assistenza finanziaria secondo le condizioni indicate nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o in seguito a una valutazione dell’avanzamento del progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell’azione.
3. La Commissione può chiedere il rimborso totale o parziale dell’assistenza finanziaria concessa se, entro due anni dalla data di completamento stabilita nelle condizioni di assegnazione dell’assistenza finanziaria, la realizzazione dell’azione che ne beneficia non è stata terminata.
4. Prima di prendere una decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione esamina il caso in completo coordinamento con gli organismi di cui rispettivamente all’articolo 6, paragrafo 3, e consulta i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole. Dopo la valutazione intermedia la Commissione notifica al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le decisioni adottate in merito all’adozione dei programmi di lavoro annuali prevista all’articolo 17.