Bando CEF 2023/2024 – Deroga data di inizio dei lavori
Tutti i progetti finanziati nell’ambito del presente bando dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2028 e la relativa data di inizio, normalmente, è prevista coincidere con la data di sottoscrizione del Grant Agreement; tuttavia, in casi debitamente giustificati, potrebbe essere accettata una data di inizio anteriore che renderebbe eleggibili le spese già sostenute, purché non antecedente alla data di sottomissione della proposta”.
Parere del prof. Sergio Foà, 5 maggio 2024
È davvero complicato comprendere il funzionamento di questa operazione contrattuale e finanziaria.
Allora:
1) il bando CEF 2023 prevede una selezione delle proposte, che sono valutate prima dal MIT e poi dalla Commissione UE;
2) lo stesso bando prevede l’impegno per il Coordinatore del progetto ammesso a finanziamento a sottoscrivere il Grant Agreement con CINEA (su delega della Commissione UE);
3) il Grant Agreement (GA) è un contratto di finanziamento, strutturato sulla base di un modello che dovrebbe essere pubblico, ma che io non riesco a scaricare.
Nel bando di cui al punto 1) è prevista la clausola che è ripresa anche nelle “Istruzioni” del MIT (https://www.mit.gov.it/documentazione/bando-cef-transport-2023), a mente della quale:
“Tutti i progetti finanziati nell’ambito del presente bando dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2028 e la relativa data di inizio, normalmente, è prevista coincidere con la data di sottoscrizione del Grant Agreement; tuttavia, in casi debitamente giustificati, potrebbe essere accettata una data di inizio anteriore che renderebbe eleggibili le spese già sostenute, purché non antecedente alla data di sottomissione della proposta“.
Dalla sequenza procedimentale di cui sopra pare quindi conseguire che i beneficiari del finanziamento si impegnano a sottoscrivere un contratto di finanziamento, del quale conoscono solo uno schema, ma non il contenuto di dettaglio e, soprattutto, le obbligazioni delle parti.
Come si può evincere da vecchie istruzioni del MIT del 2019 https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2019-12/191125_InfoDay_Dichiarazione_GA_MIT_0.pdf) nel GA devono essere incluse le seguenti informazioni:
- descrizione dell’azione, attività, milestones e strumenti per misurare il raggiungimento delle milestones;
- cronoprogramma;
- ripartizione dei costi per attività, anno e beneficiario;
- responsabilità e obbligazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto (coordinatore, beneficiario, soggetto attuatore o soggetto affiliato).
Quindi tutte queste informazioni sono contenute solo nel GA.
Dalla clausola del bando sopra riportata consegue che:
A) di regola il beneficiario inizia la sua attività dopo che ha firmato il GA;
B) in via d’eccezione può iniziare l’attività anche prima della sottoscrizione del GA, ma non prima che la sua proposta sia stata “sottomessa” (!).
Questa via d’eccezione vale per casi “debitamente giustificati” (dalla Commissione tramite CINEA, direi) e rende eleggibili (quindi ammissibili) le spese sostenute prima del GA.
Nel caso ordinario A) abbiamo un contratto stipulato che chiarisce le obbligazioni reciproche e viene eseguito a partire dalla sottoscrizione.
Nel caso eccezionale B) abbiamo una proposta solo “sottomessa”, quindi, parrebbe, nemmeno ancora selezionata e l’esecutore potrebbe già iniziare la sua attività e a sostenere spese, senza che le stesse siano puntualmente definite come voci contrattuali. In tale contesto ogni forma di esecuzione (anche prima della formale stipula del contratto) non potrà che seguire lo schema negoziale preconfigurato dal bando e dall’aggiudicazione e potrà implicare problematiche esecutive di fatto. Penso soprattutto a spese eccedenti, non correttamente imputate alle distinte attività del progetto, etc.
Pare una sorta di “apertura di credito” di CINEA ai beneficiari ma solo qualora, parrebbe, si tratti di spese indifferibili, che non possono attendere la stipulazione del GA: su queste occorre comunque una puntuale motivazione da parte di CINEA delle ragioni a sostegno di questa eccezionale anticipazione, in base all’obbligo di motivazione di cui all’art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, dedicato al “Diritto ad una buona amministrazione”.
In sintesi, mi pare difficile contestare la possibilità di una esecuzione anticipata, ove essa sia prevista dal bando.
Tuttavia, perché questa anticipazione sia legittima occorre che: lo schema del GA sia sufficientemente determinato e non lasci completamente “in bianco” le voci contrattuali; vi sia una puntuale motivazione da parte di CINEA delle ragioni che giustificano questa deroga alla regola generale per la quale le obbligazioni sorgono solo con il contratto, e con esse anche le spese eleggibili.
Proposta
Si potrebbe fare una segnalazione alla Corte dei conti europea, chiedendo di indagare e controllare, a fronte della scarsa trasparenza dell’intera operazione contrattuale e finanziaria, con possibili effetti pregiudizievoli per i cittadini europei.