Problema dei lotti costruttivi vs lotti funzionali,cfr. la dichiarazione finale a pagina 27:

In questo ambito, i due Stati concordano di costituire un gruppo di lavoro tra i due Ministeri, in rapporto con il coordinatore europeo per il corridoio Mediterraneo, con l’obiettivo di fare congiuntamente delle proposte concrete entro la fine dell’anno, esaminando i) i montaggi economici e finanziari previsti dal lato francese e ii) le conseguenze dell’applicazione della legge italiana dei “lotti costruttivi” nella sezione transfrontaliera, nella prospettiva della realizzazione del progetto.

Problema dell’applicazione della Legge italiana del 5 gennaio 2017 n.1 sui lotti costrutivi

http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/PDF/LEGGE5gennaio2017.pdf

Qui l’estratto dall’Esposto TORINO-LIONE – ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI, MAGGIO 2018

3) Solo in Italia, mediante approvazione della Legge n. 1/2017 sono stati introdotti i c.d. “lotti costruttivi”, mediante legge di ratifica con una modifica irrituale (irrispettosa dell’art. 26) dell’Accordo di Roma del 2012 che per contro, in linea con il diritto dell’Unione europea, prevedeva i lotti funzionali (Cfr. Art. 4 dell’Accordo di Roma 30.1.2012 “fasi funzionali”).

4) L’introduzione in via unilaterale del finanziamento per lotti costruttivi, riferita alla parte italiana, altera gli equilibri degli accordi internazionali assunti, in relazione ad opere transfrontaliere al cui finanziamento debbono concorrere enti diversi, non italiani.